CHI SIAMO

L'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) AL3 Valli Curone, Borbera e Grue rappresenta il principale istituto di gestione faunistico - venatoria previsto dalla Legge Statale (L.S.) n° 157/92, riguardante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". E' sostanzialmente attraverso tale istituto che si realizza la volontà legislativa di programmare l'attività venatoria in sintonia con i principi di conservazione della fauna, di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica in un'ottica di rispetto degli interessi di diverse categorie di cittadini. Inoltre, per ogni annata venatoria, ha il compito di predisporre il piano di utilizzazione del territorio interessato, attraverso programmi di immissione e/o regolamentazione del prelievo della fauna selvatica.

Uno sguardo alla Legge regionale 70/96

La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree con l'obiettivo di limitare al massimo il nomadismo venatorio.
La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità montane e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000 ettari e ove possibile, tenuto conto della conformazione geomorfologica e dei confini naturali.
La Giunta regionale può, previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. interessanti due o più Province contigue (ma non è il nostro caso, visto che la sola provincia è quella di Alessandria)

La ripartizione degli A.T.C. è determinata con riferimento:

a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 6, comma 2;
b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purchè l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.
La modifica della perimetrazione degli A.T.C. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione.
La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. è effettuata dai Comitati di gestione. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.