REGOLAMENTO UE 2021/57 USO DEL PIOMBO IN AREE UMIDE

16/09/2023

Il 15 febbraio 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2021/57 che vieta l’uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle zone umide, per la tutela della salute degli uccelli acquatici e della salute umana. Il 9 febbraio 2023 una Circolare applicativa dei Ministeri competenti forniva un chiarimento sulla definizione di Zona Umida limitando gli ambiti di applicazione dei divieti ma una recente ordinanza del TAR del Lazio ha tuttavia reso inefficaci le indicazioni fornite dai Ministeri ribadendo che il Regolamento europeo è immediatamente esecutivo.

Non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali o eventuali chiarimenti, da parte degli organi preposti in merito, purtoppo dobbiamo limitarci a pubblicare il Regolamento UE 2021/57 in modo che ognuno ne sia informato, sottolineando che risulta vietato non solo l’utilizzo ma anche portare con sè la munizione in piombo nelle aree umide (come da definizione) e segnalando nel contempo la natura penale della violazione di tali divieti. Si invita pertanto tutti alla massima attenzione.

Definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;

b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;
d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.

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REGOLAMENTO (UE) 2021/57.pdf543.52 KB