Decreto del Presidente della Giunta regionale n°61 del 31 agosto 2022

01/09/2022

Emergenza peste suina africana. Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure urgenti per le attivita' venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Revoca delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15/03/2022, n. 21 del 30/03/2022, n. 34 del 31.05/2022 e n. 49 del 23.06.2022.

Il Presidente della Giunta regionale

ORDINA

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 30/1982, fermo restando quanto disposto
dalla D.G.R. n. 15-5450 del 29 luglio 2022, dalla D.G.R. n. 1 – 5538 del 26 agosto 2022 e dalla
D.G.R. n. 2 - 5539 del 26 agosto 2022, su tutto il territorio regionale:
1. in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con
l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005,
la caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di
strumenti per la visione notturna che facilitano la selezione degli individui;
2. in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e
partecipazione finanziaria) e dall’articolo 23 lettera a) e lettera n), della Legge regionale 19 giugno
2018, n. 5, il cacciatore, che intenda esercitare l’attività venatoria alla caccia di selezione al
cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, richiede all’Ente di Gestione la
relativa autorizzazione. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa
autorizzazione senza oneri economici aggiuntivi;
3. in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli
appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50
metri dal confine dell’Area Protetta informando l’Ente Gestore;
4. in relazione alla fase di attuazione degli interventi di urgenza, la Regione, avvalendosi delle
Province e CMTO (Città Metropolitana di Torino) che pubblicheranno una manifestazione di
interesse dedicata, compila e pubblica sul proprio sito istituzionale, un apposito elenco dei
Coadiutori: proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di “porto di
fucile ad uso caccia”, guardie venatorie volontarie e cacciatori nominativamente individuati in
possesso di specifica formazione, affinché possano essere attuate operazioni di contenimento
finalizzate anche al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei
proprietari o conduttori dei fondi interessati. Tale elenco riporta nome, cognome, numero di
telefono e provincia di residenza, per garantire l'immediata reperibilità' del soggetto contattato. Per
ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le
figure sopra indicate. Tale elenco verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior
numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, di
attuare interventi di urgenza;
5. al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di
Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la
necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della presente Ordinanza, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere
con cadenza quindicinale a partire dalla seconda decade di settembre 2022;
6. in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 5/2018, l’attestato
di partecipazione a prova di tiro per la caccia di selezione agli ungulati è sospeso, in coerenza con la
revisione normativa già in itinere e nelle more della sua approvazione;
7. in deroga al Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5,
comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione
faunistico – venatoria) ed a quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., i
componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli
ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e
ss.mm.ii.;
le misure di cui alla presente ordinanza si applicano con decorrenza immediata e hanno validità in
relazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, non oltre il 15 marzo 2023, in
coerenza con il calendario venatorio 2022-2023;
la presente Ordinanza revoca le Ordinanze n. 15 del 15 marzo 2022, n. 21 del 30 marzo 2022, n. 34
del 31 maggio 2022 e n. 49 del 23 giugno 2022.
Si dà atto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
La presente ordinanza verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

AllegatoDimensione
D.P.G.R Ordinanza n°61 31-8-2022.pdf45.06 KB