Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022, n. 15

21/03/2022

Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attivita' venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l’eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari”;

ORDINA

1) nelle more dell’approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7 che:

a) al territorio compreso nell’area di 10 km individuato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7 confinante con la Zona Infetta, siano aggiunti i seguenti comuni: Castelletto Uzzone, Cortemilia;

b) l'adozione di urgenti e mirate Misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, sorveglianza della presenza della Peste Suina Africana e biosicurezza graduate per zona infetta, zona di sorveglianza attiva, zona indenne prossimale e zona indenne distale secondo le specifiche predisposte dalle singole Direzioni ciascuna per la materia di propria competenza, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) le Misure di cui alla lettera b) sono attuate dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, dagli Enti di Gestione delle aree protette che si potranno avvalere di coadiutori formati. Per la caccia di selezione le misure di cui alla lettera b) sono attuate dagli istituti venatori (ATC, CA, AATV, AFV);

d) nella zona infetta e nella zona di sorveglianza attiva l’attuazione delle Misure risulta prioritaria ed urgente e le azioni di depopolamento dovranno essere attuate immediatamente e con la massima intensità possibile nei tre mesi successivi ll’entrata in vigore dell’ordinanza;

e) in deroga a quanto previsto dalla Legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con l’articolo 11-quaterdecies, comma 5 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, la caccia di selezione al cinghiale può essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitino la selezione degli individui;

f) in deroga a quanto previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2019, n. 20-8485 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2022, n. 15-2732, si stabilisce che, ai fini del depopolamento ed in deroga a quanto previsto dai piani di controllo al cinghiale delle Amministrazioni Provinciali e della Città metropolitana di Torino attualmente vigenti, gli enti pubblici di cui alla lettera c), negli ambiti di propria competenza, si
avvalgono per il contenimento della specie degli agenti delle Province e della Città metropolitana di Torino, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati muniti di licenza di porto d'armi, o appositamente incaricati all’abbattimento (Tutor), delle guardie venatorie volontarie e dei cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.
Nel caso di interventi di urgenza i soggetti sopracitati, previa comunicazione, contenente tempi e luoghi dell’intervento, nonché le motivazioni d’urgenza, trasmessa per via breve nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e della Città Metropolitana di Torino, possono svolgere direttamente, o tramite personale autorizzato, operazioni di contenimento mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino le caratteristiche dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina);

g) in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell’Area Protetta informando l’Ente Gestore;

h) in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria) e dall’articolo 23 lett. a), n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, il cacciatore piemontese, che intenda esercitare l’attività venatoria alla caccia di selezione al cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, richiede all’Ente la relativa autorizzazione. Sono altresì autorizzati i cacciatori non piemontesi limitatamente agli ATC o CA in cui sono stati ammessi nella stagione venatoria 2021/22. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione;

i) nelle Aree Protette, in deroga al Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 2/R:

• di autorizzare l’ ampliamento dell’equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi “alla cerca” e la gestione gabbie, compresa la “girata” e l’utilizzo della tecnica con “cani da scaccio” esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4;

• di aumentare la destinazione ai privati dei capi abbattuti (articolo 9, comma 3, lettere h), i), del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n.2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e gli alpeggiatori che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni;

2) le Misure di cui al presente atto si applicano con decorrenza dall’11 marzo 2022 e rimarranno in vigore in relazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, sino al 30 giugno 2022 e in ogni caso non oltre l’esecutività del “Piano Regionale d’interventi urgenti per la Gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana”;

3) le Misure saranno aggiornate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell’emanando Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa);

4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Commissario straordinario per la Peste Suina Africana.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

AllegatoDimensione
ATC AL3_MAPPA ZONE DEPOPOLAMENTO PSA MARZO 2022.jpeg2.22 MB
PROVINCIA ALESSANDRIA_MAPPA ZONE DEPOPOLAMENTO PSA.jpeg1.54 MB
DPGR_15 marzo 2022, n. 15.pdf476 KB
Allegato 1_Cartografia Piemonte DPGR N° 15 del 15 marzo 2022.jpeg155.07 KB